La clausola sulla risoluzione delle controversie è spesso l’ultima a essere negoziata e la prima a essere letta quando il rapporto entra in crisi. Nei contratti internazionali la sua formulazione determina dove si litiga, con quali regole e, soprattutto, se la decisione potrà essere eseguita dove la controparte ha i propri beni.
La scelta del foro statale
Nello spazio UE la proroga di competenza è disciplinata dall’art. 25 del Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I-bis). La clausola è valida se conclusa per iscritto o verbalmente con conferma scritta, in una forma ammessa dalle pratiche tra le parti o, nel commercio internazionale, conforme a un uso noto e regolarmente osservato. Salvo diverso accordo, la competenza designata è esclusiva, e la validità sostanziale dell’accordo è regolata dalla legge dello Stato membro designato, comprese le sue norme di conflitto.
Secondo l’orientamento prevalente, quando si applica l’art. 25 non è richiesta la specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 c.c. per le clausole derogatorie della competenza nelle condizioni generali, poiché i requisiti di forma sono fissati in via autonoma dal Regolamento.
Nei rapporti con Stati extra-UE vengono in rilievo la Convenzione di Lugano del 2007 (Svizzera, Norvegia, Islanda) e la Convenzione dell’Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, cui aderisce anche il Regno Unito dopo la Brexit. Fuori da questi strumenti, la circolazione della sentenza dipende dal diritto interno dello Stato di esecuzione, ed è qui che l’arbitrato mostra il suo principale vantaggio.
La clausola compromissoria
Grazie alla Convenzione di New York del 1958, ratificata da oltre 170 Stati, un lodo arbitrale è di regola più facilmente eseguibile all’estero di una sentenza statale. Una clausola arbitrale efficace dovrebbe indicare almeno:
- l’istituzione e il regolamento (ad es. ICC, LCIA, Camera Arbitrale di Milano), usando preferibilmente la clausola modello dell’istituzione;
- la sede, che determina la legge processuale e il giudice competente per l’impugnazione del lodo;
- il numero di arbitri e il metodo di nomina;
- la lingua del procedimento;
- la legge applicabile al merito, che resta distinta dalla legge della clausola arbitrale.
Sono da evitare le cosiddette clausole patologiche: rinvio a istituzioni inesistenti o indicate in modo ambiguo, previsione contestuale di arbitrato e foro statale senza un criterio di coordinamento, termini troppo brevi per la costituzione del tribunale. Nell’ordinamento italiano, la riforma introdotta dal D.Lgs. 149/2022 consente inoltre agli arbitri, se le parti lo prevedono, di emettere provvedimenti cautelari (art. 818 c.p.c.): una facoltà da valutare espressamente in clausola.
Clausole multi-step e soluzioni ibride
Le clausole a più fasi (negoziazione tra i vertici, mediazione, quindi arbitrato) possono favorire soluzioni rapide, ma devono indicare termini certi per ciascuna fase, così da non diventare un argomento per contestare la ricevibilità della domanda. Le clausole asimmetriche, che riservano a una sola parte la scelta tra foro e arbitrato, richiedono particolare cautela, perché la loro validità è valutata in modo non uniforme nei diversi ordinamenti.
Una regola pratica
Prima di scegliere foro o sede arbitrale conviene chiedersi dove si trovano i beni della controparte e se una decisione emessa nel foro prescelto vi sarà eseguibile. La risposta a questa domanda orienta quasi sempre la scelta.
Il presente contributo ha finalità informativa e riflette il quadro normativo alla data di pubblicazione; non costituisce parere legale.