Studio Legale Covino English version

Un lodo arbitrale vale quanto la possibilità di eseguirlo. La Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva in Italia con la L. 19 gennaio 1968, n. 62, è lo strumento che rende l’arbitrato internazionale effettivo in oltre 170 Stati.

Il procedimento in Italia

Il procedimento è disciplinato dagli artt. 839 e 840 c.p.c. e si svolge in due fasi.

Fase monitoria. La parte interessata presenta ricorso al presidente della Corte d’appello nella cui circoscrizione risiede la controparte (o, se questa non risiede in Italia, alla Corte d’appello di Roma), producendo il lodo e l’accordo arbitrale in originale o copia conforme, con traduzione certificata se redatti in lingua straniera. Il presidente, senza contraddittorio, verifica soltanto che la controversia sia arbitrabile secondo la legge italiana e che il lodo non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico, e dichiara con decreto l’efficacia del lodo.

Fase di opposizione. Contro il decreto è ammessa opposizione davanti alla Corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione. È in questa sede che la parte soccombente può far valere i motivi di diniego previsti dalla Convenzione.

I motivi di diniego (art. V)

La Convenzione stabilisce un elenco tassativo di motivi, interpretati restrittivamente in un’ottica favorevole al riconoscimento. Su istanza della parte contro cui il lodo è invocato, che ne ha l’onere della prova (art. V.1):

  • incapacità delle parti o invalidità dell’accordo arbitrale secondo la legge applicabile;
  • violazione del contraddittorio: mancata informazione sulla nomina degli arbitri o sul procedimento, o impossibilità di difendersi;
  • lodo che eccede i limiti della convenzione arbitrale;
  • costituzione del tribunale o procedimento non conformi all’accordo o alla legge della sede;
  • lodo non ancora vincolante, annullato o sospeso nello Stato in cui è stato emesso.

Rilevabili d’ufficio (art. V.2) sono invece la non arbitrabilità della controversia e la contrarietà all’ordine pubblico dello Stato richiesto. La giurisprudenza italiana intende quest’ultimo come ordine pubblico internazionale, cioè l’insieme dei principi fondamentali dell’ordinamento, senza riesame del merito della decisione.

Strumenti di coordinamento

Se nello Stato della sede è pendente un’azione di annullamento, il giudice può sospendere la decisione sull’esecuzione e, su istanza, ordinare alla controparte di prestare idonea garanzia (art. VI). L’art. VII, inoltre, consente alla parte di avvalersi di discipline nazionali o convenzionali più favorevoli al riconoscimento.

Strategia esecutiva

  1. Mappare i beni della controparte e gli Stati in cui si trovano già durante il procedimento arbitrale.
  2. Valutare misure cautelari a garanzia dell’esecuzione, in Italia e all’estero.
  3. Curare la regolarità formale del procedimento arbitrale (notifiche, termini, verbali) per prevenire i motivi di cui all’art. V.1.
  4. Avviare in parallelo il riconoscimento in più Stati quando i beni sono dislocati in giurisdizioni diverse.

Il presente contributo ha finalità informativa e riflette il quadro normativo alla data di pubblicazione; non costituisce parere legale.