Studio Legale Covino English version

Il D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, attribuisce al Governo poteri speciali sugli assetti societari delle imprese che operano in settori ritenuti strategici. Nato per sostituire la vecchia golden share, censurata dalla Corte di giustizia UE, il regime si è progressivamente esteso fino a diventare uno dei principali fattori di rischio regolamentare (e quindi di calendario) nelle operazioni di M&A che coinvolgono asset italiani.

Ambito di applicazione

La disciplina si articola su tre perimetri:

  • difesa e sicurezza nazionale (art. 1), dove i poteri si applicano a qualsiasi acquirente, anche italiano;
  • reti e tecnologie 5G e cloud (art. 1-bis), con riferimento ai contratti di fornitura di beni e servizi;
  • energia, trasporti, comunicazioni e settori di cui all’art. 4 del Reg. UE 2019/452 (art. 2): infrastrutture critiche, tecnologie critiche e a duplice uso, sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi, accesso a dati sensibili, libertà e pluralismo dei media, oltre a settori come quello finanziario, sanitario e agroalimentare.

Nei settori dell’art. 2 l’obbligo di notifica riguarda in via generale gli acquisti di controllo da parte di soggetti esteri non UE, ma in alcuni comparti (energia, trasporti, comunicazioni e taluni settori ex Reg. 2019/452) è stato esteso anche ai soggetti europei, inclusi quelli italiani. Per gli investitori extra-UE la notifica può scattare anche al superamento di determinate soglie di partecipazione al capitale, a prescindere dal controllo.

Notifica, tempi e prenotifica

La notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri va effettuata entro dieci giorni dalla firma dell’accordo o dalla delibera rilevante e, comunque, prima della loro attuazione. Dalla notifica decorre il termine di 45 giorni entro cui il Governo può esercitare i poteri; il termine è sospeso in caso di richieste di informazioni all’impresa o a terzi. Fino alla decisione gli effetti dell’operazione restano sospesi.

Dal 2022 è disponibile una procedura di prenotifica, che consente di sottoporre l’operazione in via informale prima della firma, ottenendo un’indicazione sulla necessità della notifica formale o sulla probabile assenza di rilievi. Per operazioni di dimensione significativa, la prenotifica è spesso lo strumento più efficace per dare certezza al calendario negoziale.

Esiti possibili e sanzioni

Il Governo può non esercitare i poteri, autorizzare l’operazione imponendo prescrizioni (impegni su governance, continuità delle forniture, localizzazione dei dati, mantenimento di presìdi in Italia) oppure, nei casi più gravi, porre il veto od opporsi all’acquisto. La violazione dell’obbligo di notifica comporta sanzioni amministrative pecuniarie commisurate al valore dell’operazione e la possibile nullità degli atti; il Governo può inoltre avviare il procedimento d’ufficio.

Implicazioni pratiche per l’investitore

  1. Verificare l’applicabilità del regime già in fase di term sheet, sulla base dell’attività effettiva della target e delle sue controllate, non solo del codice ATECO.
  2. Inserire nel contratto una condizione sospensiva Golden Power, con obblighi di cooperazione delle parti e allocazione del rischio di prescrizioni onerose.
  3. Coordinare la notifica con le altre autorizzazioni (antitrust nazionale e UE, Regolamento UE 2022/2560 sulle sovvenzioni estere, autorizzazioni di settore).
  4. Valutare la prenotifica quando la riconducibilità al perimetro è incerta.

Una gestione anticipata della variabile Golden Power consente di trasformarla da rischio di blocco a semplice elemento di pianificazione dell’operazione.

Il presente contributo ha finalità informativa e riflette il quadro normativo alla data di pubblicazione; non costituisce parere legale.