Studio Legale Covino English version

Introdotto dalla legge di bilancio 2017, il visto per investitori (art. 26-bis del D.Lgs. 286/1998) consente ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di ottenere l’ingresso e il soggiorno in Italia a fronte di un investimento o di una donazione qualificati, senza vincoli di quote annuali.

Le quattro tipologie di investimento

  • €2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano, da mantenere per almeno due anni;
  • €500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia;
  • €250.000 nel capitale di una startup innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese;
  • €1.000.000 a titolo di donazione filantropica a sostegno di un progetto di pubblico interesse (cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, beni culturali e paesaggistici).

Il richiedente deve inoltre dimostrare la titolarità e la libera trasferibilità in Italia dei fondi, la loro provenienza lecita e la disponibilità di risorse sufficienti al proprio mantenimento, in misura superiore all’importo minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

La procedura

  1. Domanda di nulla osta tramite la piattaforma telematica dedicata, esaminata da un Comitato interministeriale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che si pronuncia di norma entro 30 giorni.
  2. Rilascio del visto da parte della rappresentanza diplomatico-consolare competente.
  3. Ingresso e permesso di soggiorno: entro otto giorni dall’ingresso va richiesto il permesso “per investitori”, di durata biennale.
  4. Esecuzione dell’investimento entro tre mesi dall’ingresso, con relativa comunicazione al Comitato.
  5. Rinnovo per ulteriori periodi, previa verifica del mantenimento dell’investimento.

Il permesso consente lo svolgimento di attività lavorativa e il ricongiungimento con i familiari. Il periodo di soggiorno legale può rilevare, in prospettiva, ai fini della cittadinanza per residenza.

Il coordinamento fiscale: il regime dei neo-residenti

L’Investor Visa è un titolo di soggiorno, non un regime fiscale; la residenza fiscale si determina secondo l’art. 2 TUIR e le convenzioni contro le doppie imposizioni. Per i soggetti con patrimoni e redditi prevalentemente esteri, l’art. 24-bis TUIR consente di optare per un’imposta sostitutiva forfettaria annua sui redditi prodotti all’estero, in luogo dell’IRPEF ordinaria, per un massimo di quindici periodi d’imposta, a condizione di non essere stati residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi precedenti. L’opzione può essere estesa ai familiari con un’imposta ridotta e comporta l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale e da IVIE e IVAFE sugli asset esteri.

L’importo dell’imposta sostitutiva è stato innalzato più volte dal legislatore, da ultimo con interventi che si applicano a chi trasferisce la residenza dopo la loro entrata in vigore: va quindi verificato alla data del trasferimento. In alternativa, per chi intende svolgere attività lavorativa in Italia, può risultare più conveniente il regime dei lavoratori impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023).

Elementi di attenzione

  • la documentazione sulla provenienza dei fondi è il punto su cui si concentra l’istruttoria e va preparata con anticipo;
  • la scelta della tipologia di investimento incide sul rischio economico e sulla gestione del rinnovo;
  • la pianificazione fiscale (interpello, convenzioni, posizione dei familiari) va impostata prima del trasferimento, non dopo.

Il presente contributo ha finalità informativa e riflette il quadro normativo alla data di pubblicazione; soglie e importi sono soggetti a modifiche legislative. Non costituisce parere legale o fiscale.