Introdotto dalla legge di bilancio 2017, il visto per investitori (art. 26-bis del D.Lgs. 286/1998) consente ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di ottenere l’ingresso e il soggiorno in Italia a fronte di un investimento o di una donazione qualificati, senza vincoli di quote annuali.
Le quattro tipologie di investimento
- €2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano, da mantenere per almeno due anni;
- €500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia;
- €250.000 nel capitale di una startup innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese;
- €1.000.000 a titolo di donazione filantropica a sostegno di un progetto di pubblico interesse (cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, beni culturali e paesaggistici).
Il richiedente deve inoltre dimostrare la titolarità e la libera trasferibilità in Italia dei fondi, la loro provenienza lecita e la disponibilità di risorse sufficienti al proprio mantenimento, in misura superiore all’importo minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
La procedura
- Domanda di nulla osta tramite la piattaforma telematica dedicata, esaminata da un Comitato interministeriale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che si pronuncia di norma entro 30 giorni.
- Rilascio del visto da parte della rappresentanza diplomatico-consolare competente.
- Ingresso e permesso di soggiorno: entro otto giorni dall’ingresso va richiesto il permesso “per investitori”, di durata biennale.
- Esecuzione dell’investimento entro tre mesi dall’ingresso, con relativa comunicazione al Comitato.
- Rinnovo per ulteriori periodi, previa verifica del mantenimento dell’investimento.
Il permesso consente lo svolgimento di attività lavorativa e il ricongiungimento con i familiari. Il periodo di soggiorno legale può rilevare, in prospettiva, ai fini della cittadinanza per residenza.
Il coordinamento fiscale: il regime dei neo-residenti
L’Investor Visa è un titolo di soggiorno, non un regime fiscale; la residenza fiscale si determina secondo l’art. 2 TUIR e le convenzioni contro le doppie imposizioni. Per i soggetti con patrimoni e redditi prevalentemente esteri, l’art. 24-bis TUIR consente di optare per un’imposta sostitutiva forfettaria annua sui redditi prodotti all’estero, in luogo dell’IRPEF ordinaria, per un massimo di quindici periodi d’imposta, a condizione di non essere stati residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi precedenti. L’opzione può essere estesa ai familiari con un’imposta ridotta e comporta l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale e da IVIE e IVAFE sugli asset esteri.
L’importo dell’imposta sostitutiva è stato innalzato più volte dal legislatore, da ultimo con interventi che si applicano a chi trasferisce la residenza dopo la loro entrata in vigore: va quindi verificato alla data del trasferimento. In alternativa, per chi intende svolgere attività lavorativa in Italia, può risultare più conveniente il regime dei lavoratori impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023).
Elementi di attenzione
- la documentazione sulla provenienza dei fondi è il punto su cui si concentra l’istruttoria e va preparata con anticipo;
- la scelta della tipologia di investimento incide sul rischio economico e sulla gestione del rinnovo;
- la pianificazione fiscale (interpello, convenzioni, posizione dei familiari) va impostata prima del trasferimento, non dopo.
Il presente contributo ha finalità informativa e riflette il quadro normativo alla data di pubblicazione; soglie e importi sono soggetti a modifiche legislative. Non costituisce parere legale o fiscale.